DM 07/08/2023

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l’articolo 6, comma 4; 

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante «Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance» emanato ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105; 

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020, di adeguamento delle disposizioni del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni; 

Visti in particolare gli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

Ritenuto di dover apportare modifiche alla vigente disciplina al fine di rimuovere taluni degli ostacoli riscontrati nel corso della sua applicazione, con particolare riferimento alle procedure di rinnovo ai fini della permanenza nell’Elenco, specialmente per ciò che concerne i crediti formativi e le tempistiche di trasmissione delle domande, alle procedure di cancellazione nel caso di sopravvenuto difetto dei requisiti o per inerzia, ai limiti imposti al numero degli incarichi che possono essere conferiti al singolo iscritto, alle casistiche di esenzione dall’obbligo formativo, nonché al fine di adeguare la medesima disciplina alle evoluzioni tecniche ed informatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 2911 in data 21 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo; 

DECRETA

Art. 1
(Modifiche al decreto istitutivo dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance) 

  1. Al decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante “Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
    1. al comma 2, dell’articolo 1 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”, dopo le parole “L’iscrizione nell’Elenco nazionale”, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché il collocamento nella fascia professionale richiesta dall’avviso di selezione,”;
    2. al comma 1, lett. b), n. 2, dell’articolo 2 “Requisiti di competenza, esperienza e integrità”:
      1. dopo le parole “essere in possesso di comprovata”, sono aggiunte le parole “e apprezzabile” e dopo le parole “esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata”, sono aggiunte le parole:“nei dieci anni precedenti alla data dell’istanza di iscrizione,”;
      2. le parole “. Le suddette esperienze devono essere dimostrate” sono sostituite dalla frase “, da comprovarsi”; 
      3. dopo le parole “dell’esperienza stessa” è aggiunta la seguente frase “, ovvero essere in possesso di esperienza dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell’istanza di iscrizione”; 
    3. all’articolo 3 “Procedura di iscrizione nell’Elenco nazionale”: 
      1. al comma 1:
        • dopo le parole “nell’Elenco nazionale al Dipartimento,”, è aggiunta la parola “esclusivamente”; 
        • le parole “secondo il format messo a disposizione sul Portale” sono soppresse; 
      2. al comma 6, le parole “I soggetti interessati” sono sostituite con la frase “Tutti i soggetti iscritti interessati” e le parole “nei trenta giorni” sono sostituite dalle parole “a partire da sei mesi”; 
      3. dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi: 
        • 7. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l’iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi. Qualora entro tale termine l’iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l’immediata cancellazione dall’Elenco nazionale.
        • 8. Nel periodo di sospensione di cui al comma 7 l’iscritto non può partecipare alle procedure di selezione per la nomina a componente OIV.
    4. all’articolo 4 “Obblighi dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale”: 
      1. al comma 1, le parole “Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i”, sono sostituite dalla parola “I”;
      2. al comma 1, le parole “, nonché gli incarichi OIV ricoperti” sono soppresse; 
      3. i commi 3 e 4 sono soppressi; 
    5. al comma 2 dell’articolo 5 “Fasce professionali”: 
      1. alla lettera a) Fascia 1, dopo le parole: “esperienza dirigenziale”, sono soppresse le parole: “di livello non generale”; 
      2. alla lettera b) Fascia 2: 
        • dopo le parole: “ovvero esperienza dirigenziale”, sono soppresse le parole: “di livello generale”; 
        • la parola “cinque” è sostituita con la parola “otto”; 
      3. alla lettera c) Fascia 3: 
        • dopo le parole: “ovvero esperienza dirigenziale”, sono soppresse le parole: “di livello generale”; 
        • la parola “otto” è sostituita dalla parola “dodici”; 
    6. all’articolo 6 “Formazione continua”: 
      1. al comma 2: 
        • le parole “in servizio” sono soppresse; 
        • dopo le parole: “delle amministrazioni pubbliche”, è aggiunta la frase: “, in servizio al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza”; 
        • dopo le parole “rinnovo dell’iscrizione.” è aggiunta la seguente frase: “L’esenzione di cui al presente comma si applica anche ai soggetti iscritti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3 del D. Lgs. n. 165/2001.”; 
      2. al comma 4: 
        • le parole “e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi” sono soppresse; 
        • dopo le parole “attività di accreditamento” sono aggiunte le parole “, alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti,”; 
      3. al comma 8, le parole “La partecipazione ai predetti percorsi formativi è utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.” sono soppresse; 
    7. all’articolo 7 “Nomine e durata dell’Organismo indipendente di valutazione”: 
      1. al comma 2: 
        • dopo le parole “di cui all’articolo 2”, è inserito il seguente inciso “, comma 1, lettera a) e lettera c),”; 
        • le parole “decadenza o” sono soppresse e le parole “ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “in esito alle verifiche di cui all’articolo 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all’articolo 8”; 
      2. al comma 5: 
        • le parole “nell’apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione e comunicano”, sono sostituite dalle seguenti: “gli avvisi di selezione utilizzando l’apposito applicativo disponibile sul Portale della performance, comunicando”; 
        • le parole “nella medesima sezione del portale” sono sostituite dalle seguenti: “con le medesime modalità”; 
      3. al comma 6: 
        • alla lettera a), dopo le parole “mille dipendenti”, sono aggiunte le parole “in servizio al 31.12 dell’anno precedente”; 
        • alla lettera b), dopo le parole “numero di dipendenti”, sono aggiunte le parole “in servizio al 31.12 dell’anno precedente,”; 
        • alla lettera c), dopo le parole “cinquanta dipendenti”, sono aggiunte le parole “in servizio al 31.12 dell’anno precedente”; 
    8. all’articolo 8 “Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione”: 
      1. al comma 1, tra le parole “massimo di” e “quattro.”, sono inserite le parole “dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a ”; 
      2. il comma 2 è sostituito dal seguente: “Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.”. 

Art. 2 
(Entrata in vigore) 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del presente decreto sono efficaci a decorrere dal 1° dicembre 2023. 

Roma, 7 agosto 2023 

Firmato digitalmente

Sen. Paolo Zangrillo